IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge n. 341/1990: "Riforma  degli  ordinamenti  didattici
delle universita'";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.
1330,  con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli
studi di Ancona la facolta' di medicina e chirurgia;
  Vista la legge n. 245/1990: "Norme sul piano triennale di  sviluppo
dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90";
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 28 ottobre
1991: "Approvazione del piano di sviluppo delle  universita'  per  il
triennio 1991-93" ed in particolare gli articoli 1 e 11;
  Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1992, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   132  del  6  giugno  1992  relativo  alle
modificazioni all'ordinamento didattico  universitario  relativamente
al  corso  di  diploma  universitario per ortottista ed assistente in
oftalmologia;
  Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio  1992  con  cui  viene
riportato  l'elenco  dei diplomi universitari attivabili nel triennio
di sviluppo 1991-93;
  Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che  approva  la
modifica  statutaria  intesa  ad ottenere l'inserimento del titolo 5:
diplomi universitari, dello  art.  5.4:  diplomi  universitari  della
facolta   di   medicina   e  chirurgia  e  dell'art.  5.4.2:  diploma
universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia;
  Viste le deliberazioni degli organi accademici volte ad ottenere:
   la  modifica  statutaria  relativa  all'istituzione  del   diploma
universitario  per  ortottista  ed  assistente in oftalmologia intesa
come  trasformazione  della  scuola  diretta  a   fini   speciali   e
l'inserimento dell'articolato relativo;
  la disattivazione progressiva del primo, secondo e terzo anno della
scuola  diretta  a  fini  speciali  per  ortottisti  -  assistenti in
oftalmologia (approvato con decreto  rettorale  del  23  marzo  1990,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1990) con
conseguente soppressione  dell'art.  4.5.3:  scuola  diretta  a  fini
speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica n. 4820 del 29 settembre 1992 con la  quale
si trasmette il parere del Consiglio universitario nazionale relativo
alla  trasformazione  della scuola diretta a fini speciali in diploma
universitario e con la quale si invita a predisporre il provvedimento
formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i
decreti  indicati  nelle  premesse,  e' ulteriormente modificato come
appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 4.5.3 di  cui  al  decreto  rettorale  del  23  marzo  1990,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del  6 ottobre 1990,
relativo all'ordinamento della scuola diretta  a  fini  speciali  per
ortottisti  -  assistenti in oftalmologia e la denominazione: "Scuola
diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in  oftalmologia"
indicata  nell'elenco  delle  scuole  dirette  a  fini speciali della
facolta' di medicina e chirurgia  -  art.  4.1  del  titolo  4  -  si
intendono  soppressi  in  seguito alla progressiva disattivazione del
primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il  completamento
dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali
medesima.